Si ricorda a tutti i concessionari il TASSATIVO DIVIETO di utilizzare copertoni d’auto e similari come respingenti/parabordi di protezione sulle unità nautiche o sulle strutture di ormeggio. Questi ultimi sono considerati RIFIUTO da smaltire nei centri preposti.
Riportiamo quanto previsto in merito nell’ art. nr. 14.1.20 del vigente regolamento per la gestione degli ormeggi in area portuale ed extra portuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, dove si riporta tra le cause dell’annullamento della concessione di ormeggio, al concessionario che: “non protegga, mediante l’utilizzo di parabordi appositamente commercializzati allo scopo, l’unità di navigazione, comprensiva di motore e altre appendici, da urti accidentali; è fatto tassativo divieto utilizzare sull’unità di navigazione o sulla struttura d’ormeggio sistemi di protezione non adatti allo scopo e/o costituiti da elementi considerati rifiuti (copertoni d’auto e similari)”.
Il regolamento portuale è consultabile nella sezione normative o al collegamento https://www.consorziolaghi.it/Upload/Articolo_393.pdf