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Chi siamo

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO


Scopi dell'Autorità:

  1. L’Autorità ha come scopo, ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 6/2012, l’esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale. L’Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:
    1. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
    2. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 631/1949.
  2. In caso di adesione all’Autorità da parte di Province, l’Autorità esercita le seguenti ulteriori funzioni:
    1. il rilascio dell'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 631/1949, ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
    2. il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
    3. l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del R.D. n. 327/1942 e degli articoli 67, 146 e 147 del D.P.R. n. 631/1949;
    4. il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del R.D. n. 327/1942 e degli articoli 36, 67 e 69 del D.P.R. n. 631/1949;
    5. la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del D.P.R. n. 431/1997;
    6. l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche.
  3. Spetta altresì all’Autorità l’attuazione, in qualità di stazione appaltante per i Comuni aderenti, del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all’art. 12 della l.r. n. 6/2012 e il rilascio del preventivo parere che i Comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi.
  4. L’Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio degli Enti locali aderenti, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:
    1. i servizi e le attività conferiti all’Autorità dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;
    2. i servizi e le attività conferiti dalla Provincia di Bergamo, dalla Provincia di Brescia e dai Comuni rivieraschi dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro in forza di convenzioni o accordi;
    3. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.
  5. L’Autorità assumerà tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
  6. L’Autorità può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con gli scopi dell’ente e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della proprie finalità.
  7. L’Autorità può costituire o assumere partecipazioni in società o enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.
  8. All’Autorità competono altresì, previo trasferimento delle risorse regionali di cui all’art. 40, co. 10, della l.r. n. 6/2012, le funzioni di cui all’art. 40, co. 5 e seguenti della l.r. n. 6/2012 relative alla programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di navigazione pubblica ed alla gestione del patrimonio e del demanio strumentali sui Laghi d’Iseo, Endine e Moro.
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